10 giugno 2011
Due genitori due cognomi
Desta notevole interesse, non solo fra gli operatori del diritto, ma anche fra la cosiddetta società civile (soprattutto femminile!), la possibilità di trasmettere da generazione in generazione il cognome anche della madre.
In Italia, sebbene prevalga la consuetudine di assegnare ai figli il cognome del padre, non esiste una specifica disposizione di legge sull’argomento, ma ci si avvia ad un sistema che prevede il doppio cognome ai figli, del padre e della madre. E a scegliere l’ordine potrebbero essere gli stessi genitori.
Le stesse istituzioni, già da diversi anni, stanno muovendosi in questo senso, oltre la giurisprudenza di merito e del Consiglio di Stato.
Così la Corte Costituzionale nel 2006 in modo esplicito rilevò come “il sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia non più coerente con i principi del nostro ordinamento“.
Più recentemente si è pronunciata la Corte di Cassazione invitando il Parlamento italiano a recepire le norme europee perché “i tempi sono maturi“.
Specificatamente, nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23934 del 22 settembre 2008, riafferma che i tempi sono maturi per cambiare il sistema del cognome paterno: “Secondo i Giudici di legittimità, l’attuale sistema confligge con numerose Convenzioni Internazionali, segnatamente con il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, che vieta ‘ogni discriminazione fondata sul sesso’ “; sulla stessa linea d’onda la Corte Costituzionale, con sentenza n. 61 del 2006, ha, fra l’altro, rilevato che “l’attuale sistema di attribuzione del cognome non è più coerente con i principi dell’ordinamento, ed, in particolare, con l’art. 3 della Costituzione e con gli orientamenti del Diritto Internazionale, ed ha, pertanto, anch’essa invocato l’intervento del Legislatore”.
Da più parti, dunque, si tenta di “aggiornare” il sistema italiano agli altri paesi europei, su diversi fronti più “moderni”.
In Spagna, dove era in uso l’attribuzione al figlio del cognome paterno seguito da quello materno –fermo restando che solo il primo veniva trasmesso alle generazioni successive – la legge 5 novembre 1999 n. 40 ha stabilito che il padre e la madre possono accordarsi sull’ordine dei cognomi da dare al primogenito; nella Repubblica Federale Tedesca, i coniugi possono optare tra la scelta di un cognome di famiglia – che può essere il cognome di uno solo dei coniugi, al quale l’altro coniuge può scegliere di aggiungere il proprio – ovvero il mantenimento dei rispettivi cognomi, prevedendosi, in questa seconda ipotesi, che essi possano concordare, all’atto della nascita del primo figlio, quale dei loro cognomi attribuire alla prole; in Francia, sebbene solo da qualche anno, i genitori possono scegliere il cognome da attribuire al figlio tra quello paterno o quello materno, ovvero attribuire entrambi i cognomi nell’ordine da loro stabilito; invece da molti anni, in Inghilterra e nel Galles, i genitori possono addirittura attribuire al figlio un cognome diverso dai loro.
Senza estremizzare le libertà dei genitori quello di permettere la continuazione della generazione alle mamme è un vero e proprio diritto che dobbiamo rivendicare.
Anche l’Italia insomma deve uniformarsi ai principi fondamentali della Carta dei diritti Ue, tra i quali il divieto «di ogni discriminazione fondata sul sesso», ciò in quanto stiamo assistendo, da un certo tempo, ad un nuovo approccio, ad una diversa, sostanziale ridefinizione del rapporto padre-figlio all’interno della famiglia, nella quale i genitori dividono equamente la responsabilità dei figli, tutto ciò tendendo ad un equilibrato sviluppo psico-fisico della prole, nella diversificazione e complementarietà dei ruoli fra uomo e donna.
Le soluzioni «tecniche» sono varie, ma il comune denominatore è lo stesso: tutti sono d’accordo con l’idea che è arrivato il momento di cambiare e introdurre il doppio cognome. Ora è da vedere con quale soluzione: c’è chi propone piena libertà ai genitori di scegliere quale dei due cognomi utilizzare o se usarli entrambi e chi preferisce rendere obbligatorio il doppio cognome, con la precedenza a quello del padre, chi ancora doppio cognome per legge e la coppia può decidere l’ordine. Se non si accorda, deciderà l’ordine alfabetico.
Dal punto di vista normativo, dopo avere esaminato diversi disegni di legge è stato redatto un testo unificato di una nuova proposta di legge in tema di assegnazione del cognome.
Il testo prevede il doppio cognome, in ordine alfabetico, e la libertà da parte di ciascuno dei due genitori di scegliere quale dei suoi due cognomi trasmettere ai figli.
Ai figli di genitori sposati verranno attribuiti i due cognomi, il cognome del padre che sarà il primo, e quello della madre a seguire. I genitori potranno però stabilire un ordine diverso con dichiarazione concorde resa all’ufficiale dello stato civile all’atto del matrimonio o all’atto di registrazione della nascita del primo figlio. Una volta deciso l’ordine dei cognomi questo dovrà rimanere identico per tutti i figli nati dalla medesima coppia.
La norma si applicherà anche ai figli già nati: è infatti stata prevista la possibilità di aggiungere il cognome materno anche ai figli già nati al momento di approvazione della legge; ai figli maggiorenni si potrà aggiungere il cognome materno solo con il loro consenso.
I figli trasmetteranno solo il primo dei due cognomi.
Quindi: per quanto riguarda i figli legittimi, cioè quelli nati all’interno del matrimonio, a loro verrà attribuito il cognome di entrambi i genitori secondo l’ordine stabilito con una dichiarazione concorde resa all’ufficiale dello stato civile all’atto del matrimonio o della nascita del primo figlio. Se non c’è accordo tra i coniugi, l’ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio il cognome di tutti e due i genitori secondo l’ordine alfabetico.
Nel caso di doppio cognome di uno dei suoi genitori, sarà lo stesso genitore a scegliere quali dei due cognomi attribuire al figlio; il figlio con il cognome di entrambi i genitori ne trasmette soltanto uno, a scelta.
Per quanto riguarda i figli naturali, cioè quelli nati al di fuori del matrimonio, ma riconosciuti da uno o entrambi i genitori, essi riceveranno il cognome del genitore che per primo li ha riconosciuti. Se il riconoscimento è stato effettuato da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome degli stessi con le modalità previste per i figli legittimi. Se il figlio è stato riconosciuto alla nascita da uno solo dei genitori, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento in un secondo momento si aggiunge al cognome posto per primo.
Ad oggi però tali previsioni normative sono solo auspicabili in quanto il testo non è ancora entrato in vigore e pertanto i Comuni stanno muovendosi diversamente.
Nel nostro Comune l’Ufficio Anagrafe richiede l’ok del Ministero dell’Interno (decreto a seguito di istanza al Prefetto della provincia di residenza) per procedere all’annotazione del doppio cognome nell’atto di nascita.
Tuttavia nel caso di aggiunta del cognome materno, la procedura non è estenuante e non vengono svolte particolari istruttorie, nella normalità passa circa un anno.
La documentazione richiesta è la seguente:
- · domanda in bollo da € 14,62;
- · dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza ovvero i relativi certificati;
- · eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta (giurisprudenza);
- · fotocopia di un documento di identità (solo se inviata per posta);
- · dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati.
(v.di modelli)
Il Prefetto assume le informazioni sulla domanda curandone l’istruttoria e la trasmette al Ministero dell’Interno con il proprio parere.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato, con decreto del Ministro dell’Interno, a far affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza, un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di trenta giorni consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all’avviso.
L’Ufficio Anagrafe quindi provvede all’annotazione del doppio cognome.
Diversamente dovrebbe impugnarsi il provvedimento dell’Ufficio Anagrafe che nega di attribuire il doppio cognome, con ricorso al TAR (attenzione ai termini!).
Per concludere, di seguito si riporta una delle massime della Corte di Cassazione (che propongo anche per esteso), l’ordinanza interlocutoria 23934/08, che ha rimesso di fatto alle Sezioni unite il ricorso di una coppia di genitori milanesi che da anni si batte per far registrare all’anagrafe i figli minorenni con il cognome della mamma, rettificando l’atto di nascita.
“L’attribuzione automatica del cognome paterno al figlio legittimo, che non può essere disapplicata neppure se entrambi i coniugi lo vogliono, non è più coerente con i principi dell’ordinamento nè con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”.
Con l’augurio che sia da monito per tante mamme!
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