7 settembre 2011
A TUTTI GLI INDIGNATI D’ITALIA PER LE AZIONI DELLA CASTA A SFAVORE DEL CITTADINO ITALIANO
voto finale manovra economica: i parlamentari tagliano i tagli alle loro indennità
ART.13 QUESTO ERA IL TESTO ORIGINARIO.
COMMA 1: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
COMMA 2: TAGLI DEL 50% PER I DEPUTATI CON DOPPIA ATTIVITA’ LAVORATIVA.
Art. 13 Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali.
1. ai membri degli organi costituzionali si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 Euro lordi annui in misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonchè del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro.
2. l’indennità parlamentare è ridotta del 50 per cento per i parlamentari che svolgano qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell’indennità medesima. La riduzione si applica a decorrere dal mese successivo al deposito presso la Camera di appartenenza della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 dalla quale emerge il superamento del limite di cui al primo periodo.
ECCO IL TESTO DEFINITIVO CONTENUTO NEL MAXIEMENDAMENTO SUL QUALE IL GOVERNO OGGI HA POSTO LA FIDUCIA
COMMA 1: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ PER SOLI TRE ANNI
COMMA 2: TAGLI DAL 20 AL 40% PER I DEPUTATI CON DOPPIA ATTIVITA’ LAVORATIVA. Art. 13 Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali.
al comma 1 sono aggiunte le seguenti: “per gli anni 2011, 2012e 2013″ e dopo le parole: «organi costituzionali», aggiungere le seguenti: «, fatta eccezione per la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale». al comma 2 lettera a) è sostituita dalla seguente: “Ai parlamentari che svolgano qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell’indennità parlamentare la riduzione dell’indennità di cui al comma 1 si applica in misura del 20 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150 mila euro, in misura del 40 per cento per la parte eccedente i 150 mila euro. La riduzione si applica con le medesime decorrenza e durata di cui al comma 1″.
Fonte: http://isegretidellacasta.